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FAQ

Aggiornato al 28/10/2024

  1. QUALI SONO I BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL BANDO?

Beneficiarie delle agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3 del Bando.

  1. DOVE DEVONO AVERE SEDE LE IMPRESE PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI?

Ai sensi dell’articolo 3 del Bando le imprese richiedenti le agevolazioni devono avere sede legale e operativa in Italia.

  1. LE PERSONE FISICHE SONO INCLUSE TRA I BENEFICIARI DEL BANDO?

No. Le persone fisiche non sono beneficiarie delle agevolazioni previste dal Bando.

  1. PUÒ ACCEDERE AL BANDO UN’IMPRESA INDIVIDUALE?

Sì. L’impresa individuale è ammessa alle agevolazioni, purché in possesso di tutti i requisiti previsti all’articolo 3 del Bando.

  1. AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA MISURA A È SUFFICIENTE AVER EFFETTUATO PRESSO EUIPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO OGGETTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (CON PAGAMENTO DELLE RELATIVE TASSE)?

No. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h del Bando, alla data di presentazione della domanda di partecipazione è necessario per la Misura A aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

  1. AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA MISURA B È SUFFICIENTE AVER EFFETTUATO PRESSO OMPI IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO OGGETTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (CON PAGAMENTO DELLE RELATIVE TASSE)?

No. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera i. del Bando, alla data di presentazione della domanda di partecipazione è necessario per la Misura B aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio. Tale pubblicazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

  1. L’IMPRESA HA DEPOSITATO ALCUNI MARCHI INIZIALMENTE DI TITOLARITA’ DELLA STESSA E SUCCESSIVAMENTE CEDUTI A TITOLARI (PERSONE FISICHE). L’IMPRESA PUO’ USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE?

No. Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera g. del Bando l’impresa richiedente l’agevolazione deve essere titolare del marchio oggetto della domanda di partecipazione e tale requisito -pena l’esclusione - deve essere posseduto dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione (articolo 3 comma 3).

  1. UN’IMPRESA CHE HA GIÀ REGISTRATO IL MARCHIO A LIVELLO NAZIONALE PUÒ CHIEDERE L’AGEVOLAZIONE PER L’ESTENSIONE IN PAESI NON ADERENTI AL PROTOCOLLO DI MADRID?

No. Non è possibile richiedere le agevolazioni per marchi depositati in paesi che non aderiscono al sistema di Madrid.

  1. COSA SI INTENDE PER “IMPRESA UNICA”?

I regolamenti “de minimis” attualmente vigenti prevedono che il massimale triennale, che costituisce il tetto degli aiuti concedibili ad un singolo beneficiario, venga verificato non con riferimento al solo soggetto giuridico cui l’aiuto viene concesso, ma all' “impresa unica” di cui fa parte. Questo concetto si riferisce all’insieme delle imprese ubicate nello stesso Stato membro fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti, anche per il tramite di una o più altre imprese:

  • una detiene la maggioranza dei diritti di voto dell’altra;
  • una ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio d’amministrazione, direzione o sorveglianza dell’altra;
  • una ha il diritto di esercitare un’influenza dominante sull’altra in virtù di un contratto o di una clausola contenuta nello statuto della seconda;
  • una, che sia azionista o socia dell’altra, controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci della seconda, la maggioranza dei diritti di voto di questa.
  1. AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DA QUANDO DEVONO ESSERE STATE SOSTENUTE LE SPESE?

Ai sensi dell’articolo 5 del Bando, ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono essere state sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

  1. SONO AMMISSIBILI LE SPESE PER SERVIZI SPECIALISTICI SVOLTI INTERNAMENTE ALL’AZIENDA?

No. Possono essere richieste agevolazioni per le spese relative a servizi specialistici esterni effettuati esclusivamente dai soggetti previsti all’articolo 5 del Bando.

  1. I FORNITORI E I CONSULENTI DEI SERVIZI SPECIALISTICI ESTERNI POSSONO AVERE SEDE LEGALE E OPERATIVA IN UN PAESE DIVERSO DALL’ITALIA?

Si, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 5 del Bando.

  1. A CHI DEBBONO ESSERE FATTURATE LE SPESE PER I SERVIZI SPECIALISTICI ESTERNI?

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Bando, tutte le spese sostenute dall’impresa richiedente l’agevolazione – pena l’inammissibilità – devono essere ad essa direttamente fatturate. Inoltre, tali spese devono riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi.

  1. POSSONO RIENTRARE TRA LE AGEVOLAZIONI ANCHE LE SPESE SOSTENUTE PER IL RINNOVO DI UN MARCHIO ALL’ESTERO?

No. Le agevolazioni non riguardano le spese per il rinnovo del marchio all’estero.

  1. PER LA MISURA A, SONO AMMISSIBILI LE SPESE PER LA PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE RELATIVE AD UN MARCHIO GIA’ REGISTRATO A LIVELLO NAZIONALE?

No. Non sono agevolabili le spese relative alla progettazione della rappresentazione relative ad un marchio già registrato a livello nazionale per il quale si procede con il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO.

  1. NEL CASO DI REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI PRESSO OMPI (MISURA B), COSA SI INTENDE PER “TASSE SOSTENUTE PRESSO UIBM O EUIPO PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE”?

Nel caso di registrazione di marchi internazionali presso OMPI l’impresa può richiedere l’agevolazione (Misura B), per le Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale. Si precisa che:

  • le “tasse sostenute presso UIBM” - in caso di registrazione internazionale che abbiano come marchio base un marchio italiano - sono le tasse di concessione governativa per il deposito della domanda di registrazione di marchio internazionale presso UIBM pagate sul conto corrente postale dell’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (€ 135,00 o € 169,00 – in presenza di lettera di incarico al consulente in PI);
  • le “tasse sostenute presso EUIPO” - in caso di registrazione internazionale che abbiano come marchio base un marchio dell’Unione Europea - sono le tasse per il deposito di una domanda di registrazione di marchio internazionale presso EUIPO (€ 300,00).
  1. LE SPESE AMMISSIBILI COMPRENDONO L'IVA?

No. Le spese ammesse ad agevolazione sono concesse ed erogate al netto dell'IVA (senza IVA).

  1. LE AGEVOLAZIONI POSSONO ESSERE OTTENUTE ANCHE PER SINGOLI DEPOSITI NAZIONALI ESTERI O SONO PREVISTE SOLO ATTRAVERSO IL MARCHIO INTERNAZIONALE?

No. Le agevolazioni non riguardano le spese sostenute per depositi esteri presso gli uffici dei singoli paesi.

  1. È POSSIBILE RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE SOLO PER LE TASSE EUIPO E/O OMPI SENZA RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE ANCHE PER ALTRI SERVIZI?

Sì. È possibile richiedere l’agevolazione solo per le tasse EUIPO e/o OMPI.

  1. SONO AMMISSIBILI I COSTI SOSTENUTI PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO A LIVELLO NAZIONALE PRESSO UIBM, PROPEDEUTICA ALLA REGISTRAZIONE PRESSO OMPI?

No. Il Bando prevede le agevolazioni solo per la registrazione di marchi dell’Unione europea e internazionali.

  1. UN’IMPRESA PUO’ PRESENTARE PIÙ DI UNA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?

Sì. Ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del Bando "Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00”.

Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la misura A sia per la misura B.

  1. UN’IMPRESA PUO’ PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER PIU’ MARCHI?

No. Ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del Bando “Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa”.

 

  1. IL BANDO PREVEDE UNA PREMIALITÀ PER DOMANDE PRESENTATE DA IMPRESE CHE HANNO CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE. A QUALE DATA?

Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (Articolo 5, comma 3, Legge 5 Novembre 2021, n. 162) - e dunque nel caso di specie al 31 dicembre 2023 - le agevolazioni potranno essere concesse nella misura dell’85% delle spese ammissibili per la Misura A (articolo 6 comma 2 del Bando) e del 95% delle spese ammissibili per la Misura B (articolo 6 comma 4 del Bando) e comunque nel rispetto, per ogni misura, degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.

  1. PER UNO STESSO MARCHIO È POSSIBILE RICHIEDERE AGEVOLAZIONI SIA PER LA RICERCA DI ANTERIORITA’ TRA I MARCHI ITALIANI, DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI ESTESI ALL’ITALIA, SIA PER LA RICERCA DI ANTERIORITÀ TRA I MARCHI ITALIANI, DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI ESTESI A TUTTI I PAESI DELLA UE?

No. Ai sensi dell’articolo 6 del Bando per uno stesso marchio i servizi di ricerca sono tra loro alternativi. Di conseguenza non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.

  1. DA QUANDO È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?

Ai sensi dell’articolo 7 del Bando la presentazione della domanda di partecipazione può essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2024 e fino alle ore 18.00, nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

  1. PUO’ UN SOGGETTO DIVERSO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA PRESENTARE E FIRMARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?

Si. La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica può essere presentata e firmata digitalmente dal procuratore speciale solo in presenza di apposita procura speciale (Allegato 3) opportunamente allegata alla domanda di partecipazione. L’Allegato 3 – Procura Speciale (composto da due parti, entrambe da compilare con tutti i dati richiesti) deve, pena la non ammissibilità della domanda, essere firmato digitalmente sia dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione sia dal suo procuratore speciale (Articolo 7).

  1. IL PROCURATORE SPECIALE PUO’ FIRMARE DIGITALMENTE ANCHE L’ALLEGATO 1 E L’ALLEGATO 4?

No. Ai sensi dell’articolo 7 del Bando non possono essere firmati digitalmente dal Procuratore Speciale gli allegati (Allegato 1 – Dichiarazioni o Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari e Allegato 4 - Modello di tracciabilità dei flussi finanziari) che, pena la non ammissibilità della domanda, devono essere firmati digitalmente esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione.

  1. PER LA FORMAZIONE E LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE È POSSIBILE ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA CON LO SPID DI UNA PERSONA FISICA DIVERSA DA QUELLA A CUI È STATA DATA LA PROCURA SPECIALE?

No. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione deve:

  • esserci coincidenza tra il soggetto che ha effettuato l’accesso in piattaforma informatica attraverso SPID/CIE/CNS e il soggetto indicato nell’Allegato 3 – Procura Speciale;
  • l’Allegato 3 – Procura speciale (composto da due parti, entrambe da compilare con tutti i dati richiesti) essere firmato digitalmente sia dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione sia dal suo procuratore speciale e deve essere caricato nella piattaforma informatica (articolo 7 comma 7 lettera c. e comma 10 lettera g.).
  1. AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È POSSIBILE INVIARE LE FATTURE PRIVE DEL CUP?

Ai sensi dell’articolo 7 comma 7 lettera h. punto I. del Bando, la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia delle fatture contenenti la descrizione dei servizi svolti in coerenza con le tipologie di servizi previsti all’articolo 5. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione devono essere inviate le fatture prive del Codice Unico di Progetto (CUP).

Con riferimento a tali fatture, in fase di istruttoria - preordinatamente alla concessione delle agevolazioni - il Soggetto Gestore comunicherà alle imprese beneficiarie le modalità con cui provvedere all’integrazione per l’apposizione del CUP (Articolo 7 comma 7 lettera h. punto I.).

  1. COME VIENE COMUNICATO L’ESAURIMENTO DELLE RISORSE?

Dell’avvenuto esaurimento delle risorse sarà data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l’esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del Ministero e su quello del Soggetto gestore, www.marchipiu2024.it (articolo 7del Bando).

Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. Il Soggetto gestore provvede a comunicare, anche cumulativamente, la suddetta sospensione. Il Soggetto gestore provvede inoltre a comunicare alle imprese interessate la riapertura della relativa istruttoria con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC. Qualora venga accertata l’indisponibilità di nuove risorse finanziarie idonee a riattivare le attività di verifica istruttoria, le domande decadono.

  1. CI SONO GRADUATORIE?

No. Ai sensi dell’articolo 8 del Bando le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello e secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verranno sospese. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.